Assicurazione medica bagaglio e annullamento

Assicurazione medica bagaglio e annullamento

CONDIZIONI ASSICURATIVE (assicurazione medica bagaglio e annullamento) PER I VIAGGI INSOLITA ITINERA ORGANIZZATI DA MITULAR di Romagnoli Silvia
Polizza Filo Diretto Travel n. 6003000565/D 

SCHEDA DI POLIZZA
Garanzie operanti in favore dell’Assicurato e somme assicurate

GARANZIESOMME ASSICURATE
CAPITOLO 1 – SPESE MEDICHE (Viaggi in Italia)€ 1.000,00
CAPITOLO 1 – SPESE MEDICHE (Viaggi in Europa)€ 10.000,00
CAPITOLO 1 – SPESE MEDICHE (Viaggi nel Mondo)€ 30.000,00
CAPITOLO 2 – ASSISTENZA ALLA PERSONAVedi Condizioni di assicurazione
CAPITOLO 3 – BAGAGLIO (Viaggi in Italia)€ 500,00
CAPITOLO 3 – BAGAGLIO (Viaggi in Europa)€ 750,00
CAPITOLO 3 – BAGAGLIO (Viaggi nel Mondo)€ 750,00
CAPITOLO 5 – ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK€ 8.000,00
Si rammenta che i dettagli di ogni singola garanzia operante sono contenuti nelle Condizioni di Assicurazione, delle quali la presente Scheda costituisce parte integrante.

Il Set informativo dell’assicurazione medica bagaglio e annullamento completo è disponibile qui.

A partire dal 1° luglio 2020, abbiamo ampliato le garanzie assicurative (assicurazione medica bagaglio e annullamento) con l’inserimento di nuove garanzie e utili prestazioni di assistenza a supporto dei viaggiatori che potrebbero trovarsi a dover affrontare le conseguenze di un contagio da Covid-19. Vedi qui l’appendice integrativa alla polizza assicurativa.

Ricordiamo ai nostri viaggiatori che è possibile aumentare i massimali e le tipologie di coperture con polizze integrative. Richiedici prima di prenotare il viaggio un preventivo su misura e dettagliato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro

Assistenza alla persona

In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde:

800.894123

Comunicando subito le seguenti informazioni:

  • Nome e Cognome
  • Numero di polizza
  • Motivo della chiamata
  • Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

Dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando la numero + 39/039/9890.702

Altre garanzie

In caso di annullamento il Viaggiatore è tenuto ad avvisare Insolita Itinera entro 24 ore dall’accadimento del sinistro in modo da effettuare la cancellazione del viaggio contestualmente alla denuncia nei termini corretti. Non è garantito il rimborso del viaggio per comunicazioni di annullamento dopo le 24 ore dall’accadimento del sinistro.

Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:

  • Via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
  • Via posta inviando la corrispondenza e la relativa documentazione al seguente indirizzo: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI – Ufficio Sinistri Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni20864 AGRATE BRIANZA (MB)

Sezione I (assicurazione medica bagaglio e annullamento) – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale.
Appendice di Regolazione: il documento con cui mensilmente l’Impresa indica al contraente il numero dei nominativi comunicati e inclusi in assicurazione nonché l’ammontare del relativo premio dovuto ad integrazione del premio minimo.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ovvero ogni persona iscritta al viaggio organizzato dal contraente e regolarmente comunicataall’Impresa.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili.
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene personale, il materiale fotocineottico, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l’assicurato porta con sé in viaggio.
Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno che provvede al contatto telefonico con l’assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza.
Compagno di viaggio: La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’ Assicurato stesso.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Day hospital: la degenza senza pernottamento presso un istituto di cura.
Dati Variabili: si intendono gli elementi di rischio variabili finalizzati alla regolazione del premio e del relativo conguaglio, ovvero il numero di assicurati e/o dei beni assicurati per i quali è prestata la copertura assicurativa che dovranno essere comunicati dal Contraente secondo le modalità previste nel Contratto.
Domicilio: il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell’assicurato.
Durata contratto: il periodo di validità del contratto scelto dall’assicurato.
Europa: tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo con esclusione della Federazione Russia.
Estero: tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia.
Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati.
Fatturato: l’ammontare complessivo realizzato dal contraente nel periodo di durata della polizza.
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’assicurato per ciascun sinistro.
Furto: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l’assicurato l’utilizzo in condizioni normali.
Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A..
Incendio: la autocombustione con sviluppo di fiamma.
Incidente: l’evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte oun’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea totale o parziale.
Intervento chirurgico: atto medico praticato in sala operatoria di un istituto di cura o di un ambulatorio all’occorrenza attrezzato, perseguibile attraverso una azione cruenta sui tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.
Invalidità Permanente: la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile a seguito di infortunio o malattia della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura: l’ospedale, la casa di cura, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica universitaria, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità – in base ai requisiti di legge – all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture sanitarie di riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per anziani (RSA), le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche nonché i centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite all’art. 2 della legge 15.03.2010 n. 38.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza.
Massimale somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.
Mondo: tutti i paesi del mondo.
Nucleo Famigliare: Il coniuge more uxorio/convivente ed i figli conviventi con l’Assicurato.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Premio definitivo: L’ammontare del premio di polizza dovuto dal contraente all’Impresa in base al numero dei nominativi in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, moltiplicando il tasso lordo annuo indicato in polizza al reale fatturato realizzato dal contraente nel periodo di durata della polizza.
Premio minimo: L’ammontare del premio di polizza dovuto in ogni caso dal contraente all’Impresa, a prescindere dal numero dei nominativi in concreto comunicati o incaso di polizza al tasso, dall’entità reale del fatturato nel periodo di durata della polizza.
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.
Residenza : il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura – pubblico o privato – regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera;Rischio: probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l’assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro.
Servizi Turistici: Passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc. venduti dal contraente all’assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.
Tasso Lordo: il moltiplicatore da applicare al fatturato del Contraente attraverso cui determinare il Premio Definitivo.
Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a)il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato non ché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Veicolo: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato in polizza e deve intendersi nuovo ovvero immatricolato da non più di sei mesi alla data di effetto della polizza.
Viaggio/Locazione: lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di studio e di affari dell’Assicurato organizzato dal Contraente; il viaggio/locazione inizia successivamente al momento del check-in (se con volo aereo), dell’ingresso in hotel/appartamento (se solo soggiorno), dell’imbarco (se con nave o traghetto), dell’accomodarsi in carrozza (se con treno).

Sezione II (assicurazione medica bagaglio e annullamento) – CONDIZIONI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazioni Filo diretto Travel Mod. 6003 ed. 2019-11 – Ultimo aggiornamento 01/11/2019

In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi acarico delle parti.

ART. 1 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla Scheda riepilogativa, con riferimento alle seguenti variabili proprie di ciascun viaggio assicurato: destinazione, prezzo del viaggio, durata del viaggio, massimali scelti e numero degli Assicurati. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all’Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 – 1893 – 1894 e 1898 del Codice Civile.

ART. 2 – ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

ART. 3 – VALIDITÀ’ DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La durata della copertura è quella risultante dall’applicazione comunicata dal Contraente per ogni singolo Assicurato attraverso l’apposito sistema on-line messo adisposizione dell’Impresa sempreché siano state rispettate tutte le regole di assunzione e comunicazione da parte del Contraente.
La garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO” deve essere sottoscritta al momento della prenotazione (conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio.
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio mediante il pagamento del premio assicurativo da parte dell’Assicurato e/o del contraente e termina il giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente.
Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al trentesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle garanzie che seguono la specifica normativa indicata nei singoli capitoli.
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, se è stata scelta la garanzia annullamento Viaggio non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

ART. 5 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nelcaso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, per la garanzia annullamento viaggio non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.

ART. 6 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. Arichiesta dell’Assicurato l’Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l’Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.
L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.

ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI
La quantificazione del danno sarà effettuata dall’Impresa mediante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso didisaccordo essi ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio Perito o manca l’accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell’Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasiimpugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

ART. 8 – LEGGE – GIURISDIZIONE
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.

ART. 9 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto e concede espressamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione.
La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente si impegna:

  • nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano una inclusione automatica obbligatoria di tutti i viaggiatori, ad assicurare con la presente polizza tutti i clienti che acquistino un viaggio di propria organizzazione;
  • nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano la facoltà per il viaggiatore di aderire alle coperture offerte dal presente contratto, a proporre a tutta la propria clientela la presente polizza;
  • a mettere a disposizione di tutti gli assicurati in formato cartaceo o elettronico e prima della sottoscrizione del contratto il “Set informativo” e la “Scheda di polizza” relativo alla presente polizza;
  • a pubblicare nei cataloghi e/o nei siti le garanzie assicurative previste dalla presente polizza.

ART. 11 – CLAUSOLA DI CUMULO
Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare l’importo di € 1.000.000,00 perevento salvo quanto previsto per la garanzia Infortuni.
Qualora gli importi da liquidare a termini contrattuali eccedano i limiti sopra indicati, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.

ART. 12 – MANCATO PAGAMENTO – ANCHE PARZIALE – DEL PREMIO
Laddove il Contraente non corrisponda il premio dovuto alla firma del contratto o due o più rate di premio successive nei termini convenuti o non corrisponda la parte di premio variabile a conguaglio nelle modalità e nei termini previsti o non effettui alcuna comunicazione in ordine ai Dati Variabili o la effettui in misura qualitativamente equantitativamente incompleta o con ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti, l’Impresa avrà il diritto di dichiarare con lettera raccomandata AR la sospensione degli effetti della copertura assicurativa, (con l’eccezione delle prestazioni indicate nella garanzia “Assistenza alla persona”, ove prevista) a far data dalla ricezione della comunicazione medesima, mettendo in mora il Contraente e, a persistere di tale inadempimento nel termine di 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, dichiarare nei medesimi termini la risoluzione del contratto, configurando tale condotta del Contraente un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi dell’art.1455 e segg. del c.c., fatto salvo ogni altro diritto anche volto al risarcimento del danno subito. La sospensione e/o la risoluzione degli effetti del presente Contratto ha efficacia e valore oltreché per il Contraente anche per l’Assicurato e quest’ultimo sarà debitamente informato dal Contraente di tale circostanza, manlevando ilContraente l’Impresa da ogni e qualsivoglia pregiudizio le dovesse derivare dalla mancata osservanza di tale obbligo.
In caso di mancata comunicazione dei Dati Variabili di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio nei termini convenuti, ferma restando la sospensione della garanzia, resta espressamente convenuto che gli eventuali sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione non sarannoindennizzati e/o liquidati dall’Impresa al Contraente e/o all’Assicurato.
Parimenti – ove al concretizzarsi di uno degli eventi previsti nel presente articolo non segua un’immediata ed integrale definizione della posizione debitoria del Contraente – l’Impresa si riserva successivamente la facoltà di liquidare i sinistri in proporzione agli incassi effettivamente registrati.

ART. 13 – EFFETTI NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATO
Il Contraente si impegna a rendere edotto l’assicurato, al momento dell’adesione alla polizza, che la garanzia assicurativa di cui al presente Contratto verrà sospesadall’Impresa, oltre alle ipotesi previste dalla vigente normativa codicistica, al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 12, ovverosia ad esempio nel caso in cui il Contraente non effettui alcuna comunicazione in ordine ai Dati Variabili e/o la effettui in misura qualitativamente e quantitativamente incompleta o con ritardo rispetto ai terminicontrattualmente previsti, potendo l’Impresa al persistere di tale inadempimento, dichiarare la risoluzione del contratto. E ciò anche nelle ipotesi di mancato pagamento del premio e/o delle rate di premio successive alle previste scadenze mensili ovvero delle somme dovute a conguaglio da parte del Contraente e comunque in tutti i casi in cui la Contraente si renda inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente contratto.
Il Contraente si impegna altresì a rendere edotto l’Assicurato di quanto previsto all’ultimo comma dell’articolo che precede ed a manlevare l’Impresa da ogni equalsivoglia richiesta e/o doglianza che dovesse pervenire dall’Assicurato.

ART. 14 – SPECIFICHE RELATIVE ALLA GARANZIA “ANNULLAMENTO VIAGGIO”
Al verificarsi di uno degli eventi previsti nell’art. 12 che precede, il Contraente si impegna a manlevare l’Impresa da ogni pretesa – anche economica – che dovesse essere avanzata dalla propria clientela in caso di richiesta di attivazione della garanzia “Annullamento viaggio”, posto che i sinistri che colpiscono la garanzia in parola trovano diretta ed esclusiva origine dall’applicazione della penale di recesso dal contratto di viaggio da parte del Contraente medesimo.

ART. 15 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

  • stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, vandalismo, scioperi; atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie di Assistenza e Spese mediche;
  • terremoti, inondazioni, alluvioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
  • dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato;
  • viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
  • viaggio verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
  • inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
  • fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
  • errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
  • malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicurato all’adesione alla presente polizza;
  • suicidio o tentativo di suicidio;
  • patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana;
  • interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
  • uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali edisturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici;
  • epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), quarantene, restando espressamente inteso che detta esclusione non opererà in relazione ai fatti direttamente collegabili al virus attualmente in circolazione e denominato “Covid-19”;
  • pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, sci alpinismo, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante, trekking svolto a quote superiori ai 3000 metri s.l.m.;
  • atti di temerarietà;
  • attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni;
  • gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti;
  • le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
  • parto (anticipato, prematuro o meno) svoltosi nel corso del viaggio;
  • svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
  • eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza.

Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di attività professionale.
Non è consentita l’emissione di più applicazioni a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali delle specifiche garanzie e i cumuli di rischio contrattualmente previsti.
L’adesione alla presente polizza non può in alcun modo essere emessa per prolungare un rischio (i.e. il viaggio) già in corso e resta espressamenteinteso come l’adesione alla presente polizza dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell’inizio del viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data di partenza del viaggio, il contratto e la singola applicazione emessa s’intenderà privo di ogni effetto e l’Impresaprovvederà alla restituzione del premio di polizza. Eventuali sinistri verificatisi successivamente alla data di emissione/applicazione della polizza non verranno presi in carico dall’Impresa.
Sono esclusi tutti in sinistri relativi ad eventi accaduti al di fuori del periodo di fruizione del servizio turistico prestato dall’organizzatore del ViaggioContraente della presente polizza.
Relativamente alla vendita di servizi di solo trasporto la presente polizza è valida esclusivamente durante il periodo intercorrente la data di partenzae la data di rientro indicate nel titolo di trasporto e comunque entro il limite massimo indicato nell’applicazione.
Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi turistici non acquistati dall’Operatore/Agenzia che ha emesso l’applicazione stessa.
Le garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano Antartico e nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito a questo link che al momento dell’emissione della polizza riportano un grado di rischio uguale o superiore a “3.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Sezione III (assicurazione medica bagaglio e annullamento) – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE

CAPITOLO 1 – SPESE MEDICHE

ART. 16 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000,00 in Italia, € 10.000,00 in Europa e € 30.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:

  • spese di ricovero in istituto di cura;
  • spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio;
  • spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00;
  • spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00;
  • spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00;
  • spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;
  • spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00.

In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate atermini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente.
Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro.
Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Organizzato di cui all’art. 24 e Rientro del Viaggiatore Convalescente di cui all’art. 29.

ART. 17 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 70,00 che rimane a carico dell’Assicurato, tranne nei casi di Ricovero ospedaliero e Day Hospital per i quali nessuna franchigia verrà applicata.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, verrà applicato, uno scoperto pari al 25%dell’importo da rimborsare con un minimo di € 70,00.Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento dellespese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.

ART. 18 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA SPESE MEDICHE
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l’eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L’assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.
Sono inoltre escluse le spese nel caso l’Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l’avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso.
Qualora l’Assicurato intendesse avvalersi di strutture ospedaliere/medici che non fanno parte della Rete Convenzionata dell’Impresa l’esborso massimo di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non potrà superare l’importo di € 300.000,00 fermo restando il limite del massimale indicato in polizza.
Nel limite del massimale indicato in polizza, per i residenti in Italia con area di destinazione del viaggio Italia, l’Impresa rimborserà all’Assicurato le spese mediche sostenute derivanti da infortunio.
In Italia, qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste acarico dell’Assicurato. La garanzia Spese Mediche è operante per un periodo non superiore a 110 giorni complessivi di degenza ospedaliera.
Resta inteso che al verificarsi di una delle fattispecie previste nel quarto e nel quinto capoverso dell’art. 39, nessuna ulteriore richiesta relativa alle spese mediche sarà presa in carico dall’Impresa.

CAPITOLO 2 – ASSISTENZA ALLA PERSONA

Le attività di servizio inserite nella garanzia Assistenza alla persona sono offerte a titolo gratuito

ART. 19 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al momento della sottoscrizione della polizza. L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.

ART. 20 – CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell’Assicurato, l’Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.

ART. 21 – INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l’Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, l’Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell’Assicurato, nelleore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno,l’Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente.In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l’ Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.

ART. 22 – SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL’ESTERO
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione “Consulenza medica telefonica) emerge la necessità che l’Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l’Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.

ART. 23 – MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
Se l’Assicurato è ricoverato, il Servizio Medico di Centrale Operativa è a disposizione, come punto di riferimento, per eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul decorso clinico da dare ai familiari dell’Assicurato.

ART. 24 – TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell’Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, ne organizzerà – previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia – il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l’Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.
A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:

  • aereo sanitario
  • aereo di linea
  • vagone letto
  • cuccetta di 1° classe
  • ambulanza
  • altri mezzi ritenuti idonei

Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l’accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa.
Il rientro da paesi extraeuropei (intendendosi ogni paese al di fuori dell’Europa Continentale ivi compresi i possedimenti, i territori e i dipartimenti d’oltremare), esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.

ART. 25 – RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
In caso di Trasporto sanitario dell’Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1° classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante qualora l’Assicurato siaimpossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

ART. 26 – TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo di inumazione nel paese di residenza dell’Assicurato. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l’eventuale recupero della salma. La presente garanzia opererà anche nel caso in cui il decesso avvenga a causa di una malattia preesistente.

ART. 27 – VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e l’ Impresa prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turisticao treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare o per un’altra personadesignata dall’Assicurato.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.

ART. 28 – ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di malattia o infortunio, l’Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un’altra persona designata dall’Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.

ART. 29 – RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa –previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia – prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe).
La prestazione è operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.

ART. 30 – PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
La Centrale Operativa provvederà per l’Assicurato, i famigliari o il compagno di viaggio, anch’essi assicurati, all’organizzazione logistica per il pernottamento originato daun prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell’Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico e l’Impresa terrà a proprio carico le spese dipernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.

ART. 31 – INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL’ESTERO
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito, infortunio o di malattia, all’inoltro a destinazione di medicinali indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l’Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato.

ART. 32 – INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all’estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, elimitatamente ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e l’Impresa se ne assumerà il costo fino a € 1.000,00.

ART. 33 – ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento “in loco” di fatture o ad un anticipo di denaro all’Assicurato stesso fino all’importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.

ART. 34 – RIENTRO ANTICIPATO
La Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell’Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati.
Qualora non fosse possibile effettuare un’immediata valutazione del caso, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di un imminente pericolo di vita, l’Impresa si riserva di rimborsare l’importo dei titoli di viaggio successivamente alla verifica della documentazione prodotta dall’Assicurato che attesti la riconducibilità del caso alla fattispecie assicurata.
La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’assicurato che ne rendanoindispensabile e indifferibile la sua presenza. Nel caso in cui l’Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente l’Impresa metterà a disposizionedell’assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

ART. 35 – SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
L’Impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa fino a concorrenza di € 100,00.

ART. 36 – TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l’Assicurato in stato di necessità sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone, la Centrale Operativa si adopererà per l’inoltro di tali messaggi.

ART. 37 – SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO DELL’ASSICURATO
In caso di infortunio o malattia, le spese di ricerca e di soccorso dell’Assicurato sono garantite fino ad un importo di € 1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.

ART. 38 – ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO
L’Impresa anticiperà all’Estero, fino ad un importo di € 25.000,00 la cauzione penale disposta dall’autorità locale per porre in libertà provvisoria l’Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato dovrà designare una persona che metta contestualmente a disposizione l’importo stesso suapposito conto corrente bancario intestato all’Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituitaimmediatamente all’Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell’Assicurato a manifestazioni politiche.

ART. 39 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, l’Impresa non risponde delle spese sostenute dall’Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.

Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) unicamente nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale dellespese sostenute dall’assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato rifiuti volontariamente il trasporto sanitario organizzato/rientro sanitario (art. 24), l’Impresa sospenderà immediatamente l’assistenza e l’Assicurato nulla potrà più esigere – a qualsiasi titolo, ragione o causa – dall’Impresa.
Nel caso in cui l’Assicurato, in assenza di indicazione medica contraria, rifiuti unilateralmente il trasferimento presso una Struttura Sanitaria indicatadall’Impresa, quest’ultima sospenderà immediatamente l’assistenza e l’Assicurato nulla potrà più esigere – a qualsiasi titolo, ragione o causa – dall’Impresa.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l’intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.

ART. 40 – RESPONSABILITÀ
L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a seguito di:

  • disposizioni delle autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto;
  • ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
  • cause di forza maggiore.

ART. 41 – RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
L’Assicurato è tenuto a consegnare all’Impresa i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

CAPITOLO 3 – BAGAGLIO

ART. 42 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 500,00 in Italia, € 750,00 in Europa e € 750,00 nel Mondo:

  • il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
  • entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d’identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopra descritti;
  • entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l’acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall’Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso.

ART. 43 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA BAGAGLIO
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell’Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
d)
furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo dimotoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolochiuso a chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi;
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.);
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento e dalle valige, borse e zaini siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo.
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 300,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.
I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie ecc.) sono considerati quali unico oggetto.

ART. 44 – CRITERI DI RISARCIMENTO
Il risarcimento sarà liquidato, ad integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall’albergatore responsabile dell’evento, fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il rimborsoterrà conto del degrado e stato d’uso. Per i beni acquistati nel corso del viaggio l’eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se l’Assicurato sarà in grado di presentareregolare giustificativo di spesa.

ART. 45 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato ha l’obbligo di presentare denuncia alla competente Autorità facendosi rilasciare l’originale. Per i danni avvenuti inoccasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all’apposito ufficio aeroportuale (LOST & FOUND) facendosi rilasciare il PIR (PROPERTY IRREGULARITY REPORT).L’assicurato è altresì tenuto a formulare preventiva richiesta di risarcimento al vettore aereo ed a produrre all’Impresa l’originale della lettera di risposta del vettore stesso. L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.

CAPITOLO 5 – ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK

ART. 50 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allostesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà dell’Assicurato e tale da comportare all’Assicurato l’impossibilità adintraprendere il viaggio. In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio allacondizione che anch’essi siano assicurati.
Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni da parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici avvenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto di assicurazione e nei 30 giorni che precedono la data di partenza del viaggio, a condizione che tali atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal luogo dove era previsto il soggiorno risultante dalla prenotazione del viaggio assicurato o dall’Aeroporto di destinazione unicamente in caso di acquisto del solo biglietto aereo (c.d. formula “Solo Volo)

ART. 51 – MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
L’assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio entro il massimale per Assicurato pari ad € 8.000,00 e con il limite di € 50.000 per evento (i.e. fatto che colpisce una o più persone collegate oggettivamente dall’acquisto dello stesso viaggio, che deve essere prenotato presso il medesimo operatore professionale).
Si intendono inclusi, sempreché siano stati inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato, i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante già previsti alladata di adesione alla presente polizza (purché risultanti dall’estratto conto di prenotazione) e il costo dei visti. Sono sempre escluse le tasse aeroportuali qualora siano rimborsabili. Gli indennizzi avverranno previa deduzione del seguente scoperto:

  • 25% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 per pratica nei casi in cui la penale sia pari o superiore al 100%;
  • 20% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 per pratica per tutti gli altri casi.Lo scoperto non verrà applicato nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero.

ART. 52 – CRITERI DI RISARCIMENTO
L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolatoalla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggiorcorrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato. Nel caso di malattia o infortunio dell’Assicurato l’Impresa si riserva il diritto di inviare presso il domicilio dello stesso il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione alviaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possonocomportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo

ART. 53 – DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio di cui all’art. 50 – Oggetto dell’assicurazione, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l’Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva esenza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell’Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.

Sezione IV (assicurazione medica bagaglio e annullamento) – DENUNCIA DI SINISTRO E INDENNIZZO

In questa sezione vengono previste le regole e le modalità per denunciare un sinistro e per ottenere un indennizzo

ART. 102 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Assistenza alla persona
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde 800.894123 (dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando la numero + 39/039/9890.702), comunicando subito le seguenti informazioni:

  • Nome e Cognome
  • Numero di polizza
  • Motivo della chiamata
  • Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

Altre garanzie
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:

  • Via internet (sul sito www.nobis.it sezione“DenunciaOn-Line”) seguendo le relative istruzioni.
  • Via posta inviando la corrispondenza e la relativa documentazione al seguente indirizzo: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI – Ufficio Sinistri Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, nella denuncia occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

IN CASO DI SPESE MEDICHE

  • certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
  • in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
  • prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;
  • prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci acquistati;
  • numero della polizza.

IN CASO DI FURTO O DANNO AL BAGAGLIO

  • biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio);
  • denuncia con il visto dell’Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro e l’elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di acquisto;
  • reclamo presentato al vettore o all’albergatore eventualmente responsabile;
  • lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso;
  • fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d’acquisto e il loro valore);
  • giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se sostenute;
  • fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore;
  • nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell’intero bagaglio o di parte di esso consegnato al vettore aereo, P.I.R (rapporto irregolarità bagaglio) effettuato immediatamente presso l’ufficio aeroportuale;
  • numerodellapolizza.

IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO

  • in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di prognosi;
  • in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
  • in caso di decesso, il certificato di morte;
  • in caso di incidente al mezzo di trasporto copia della constatazione amichevole di incidente (C.I.D) e/o verbale dei vigili;
  • estratto conto di conferma prenotazione al viaggio;
  • fattura relativa alla penale addebitata;
  • programma e regolamento del viaggio;
  • ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio;
  • documenti di viaggio;
  • contratto di prenotazione del viaggio;
  • numero della polizza;
  • per i cittadini di nazionalità diversa da quella italiana, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere copia del certificato di residenza

Appendice integrativa Covid-19

DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFEZIONE DA COVID 19

Le coperture offerte sono valide a seguito di infezione da COVID-19 diagnosticata durante lo svolgimento del viaggio acondizione che l’infezione comporti un conseguente ricovero.
A norma e nei termini delle Condizioni di Assicurazione, l’Impresa accorda, una indennità forfettaria per ogni giorno di ricovero presso un Istituto di cura, indipendentemente dalle spese sostenute, nella misura delle prestazioni di seguito indicate.
L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 (cento/00) per un numero massimo di giorni pari a 10.

INDENNITA’ DA CONVALESCENZA

Le coperture offerte sono valide esclusivamente a seguito di infezione da COVID-19 diagnosticata durante lo svolgimento del viaggio a condizione che l’infezione comporti un conseguente ricovero in terapia intensiva.
L’Impresa riconosce all’Assicurato una indennità da convalescenza fissa e predeterminata pari a € 1.500,00 al momento della dimissione dell’Assicurato stesso dall’Istituto di cura ove era stato ricoverato a seguito dell’infezione da Covid-19. La presente prestazione opererà unicamente qualora l’Assicurato, nel corso della predetta degenza, sia stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva, così come risultante dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in forma integrale al momento della denuncia del sinistro.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Vengono erogate le seguenti ulteriori prestazioni:

INVIO DI UN PEDIATRA IN CASI DI URGENZA
Qualora l’Assicurato, durante il soggiorno in Italia, necessiti di un pediatra e non riesca a reperirlo, l’Impresa tramite laCentrale Operativa a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, invierà il medico pediatra gratuitamente al domicilio dell’Assicurato.
La prestazione è valida solo 1 volta durante il periodo di copertura.
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l’Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.

CONSULTO PSICOLOGICO IN CASO DI INFEZIONE DA COVID-19
La Centrale Operativa mette a disposizione, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, il proprio personalespecializzato nei consulti psicologici affinché l’Assicurato possa ricevere un primo supporto e le più opportune indicazioni in ordine alle modalità di gestione del disagio psicologico proprio o dei componenti il Nucleo famigliare.
Prestazione valida esclusivamente in caso di ricovero ospedaliero a seguito dell’infezione da COVID-19.

SECOND OPINION IN CASO DI INFEZIONE DA COVID-19
La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica affinché l’Assicurato possa trasmettere copia della propria cartella clinica e ottenere dall’Impresa, anche con il supporto di medici specialisti di strutture convenzionate, una second opinion in merito al percorso diagnostico e terapeutico intrapreso.
Prestazione valida esclusivamente in caso di ricovero ospedaliero a seguito dell’infezione da COVID-19.

INFORMAZIONI NUMERO DI EMERGENZA IN CASO DI INFEZIONE DA COVID-19
L’Impresa, attraverso la propria Centrale Operativa in funzione h24 e a seguito di richiesta dell’Assicurato, comunicheràtelefonicamente i numeri di telefono istituiti dalle Autorità per la gestione delle vicende relative al contagio da Covid- 19 (c.d. Coronavirus) e per le relative segnalazioni.

BLOCCO E SOSTITUZIONE DELLE CARTE DI CREDITO
La Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito possedute dall’assicurato durante il periodo di validità della polizza, si impegna ad avvisare le Aziende emittenti tali carte di credito, dal momento in cuil’assicurato notifica il furto o lo smarrimento e si attiva al medesimo tempo per la cancellazione e per la sostituzione di dette carte di credito nonché per la richiesta di un loro duplicato, ove ciò sia possibile.

ATTIVAZIONE SERVIZIO STREAMING VIDEO E QUOTIDIANI ON-LINE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato durante il periodo di validità della copertura, la Centrale Operativa attiverà e l’Impresa prenderà in carico il costo dei seguenti servizi a favore dell’Assicurato:

  • Un abbonamento temporaneo di streaming video per consentire la visione di programmi di intrattenimento attraverso i devices dell’Assicurato;
  • Un abbonamento temporaneo ad un quotidiano on-line scelto dall’Assicurato.

INTERRUZIONE SOGGIORNO IN CASO DI QUARANTENA

Qualora a seguito di quarantena dell’Assicurato disposto dalle Autorità competenti, l’Assicurato sia impossibilitato ausufruire, in tutto o in parte, dei servizi relativi al viaggio prenotato, l’Impresa rimborsa all’Assicurato quanto segue:

  • in caso di quarantena trascorsa in una delle strutture di soggiorno originariamente prenotate, le spese per servizi fruiti forzatamente ed eventuale prolungamento del soggiorno fino al massimo di € 500,00 per Assicurato;
  • qualora non sia possibile trascorrere la quarantena in una delle strutture di soggiorno prenotate, le eventuali spese alberghiere/di soggiorno a carico dell’Assicurato entro il limite di € 100,00 al giorno per un massimo di 14 giorni;
  • le penali addebitate per i servizi a terra prenotati e non usufruiti entro il limite di € 1.500,00 per Assicurato;
  • le spese per l’acquisto o la modifica dei biglietti di trasporto originariamente acquistati al fine di proseguire il viaggio e/o far ritorno alla propria residenza, fino al massimo di € 1.000,00 per persona ed al netto di eventuali rimborsi ricevuti dal vettore;

ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle norme comuni si intendono esclusi dalla garanzia:

  • Soggiorni verso destinazioni con misure restrittive e interdittive già in vigore al momento della partenza del viaggio dell’Assicurato;
  • Le perdite conseguenti a violazione di disposizioni normative emanate da qualsiasi Autorità fino al momento della partenza dell’Assicurato;
  • Violazioni di normative e/o disposizioni in vigore alla data di partenza del Viaggio;
  • Problemi inerenti documenti d’identità e/o di viaggio, visti e qualsivoglia dotazione documentale prevista dalle norme tempo per tempo vigenti.
  • Le perdite a seguito di rinuncia da parte dell’assicurato alla possibile prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto.

L’Assicurato e il Contraente si impegnano a corrispondere all’Impresa ogni importo restituito dai fornitori dei servizituristici e/o enti ed i costi non sostenuti in relazione agli eventi oggetto della copertura.

DECORRENZA E DURATA
La garanzia decorre dalla data di arrivo alla prima destinazione prevista dal contratto di viaggio e termina al momento del rientro alla residenza.

Si prende inoltre atto di quanto segue:

  • Relativamente alle garanzie Spese mediche e Assistenza si intendono incluse in garanzia le infezioni da Covid 19 dell’Assicurato. È inoltre previsto inoltre un massimale di € 200,00 per il rimborso delle spese per indagini diagnostiche a seguito di infezione da Covid 19 dell’Assicurato purché regolarmente prescritte da un medico.
  • Relativamente alla garanzia Annullamento Viaggio si intende incluso in garanzia l’impossibilità di intraprendere il viaggio a seguito di infezione da Covid 19 dell’Assicurato o dei suoi familiari, senza l’applicazione di scoperto o franchigie.

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